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DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2005, in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni
di legge
d’iniziativa dei deputati TARDITI, AMATO, ARNOLDI,
BAIAMONTE, BARBIERI Emerenzio, BLASI, CAMMARATA, COSENTINO,
DEODATO, DI TEODORO, FALLICA, MANCUSO Filippo, FRAGALÀ,
FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LIOTTA, MARINELLO, MARRAS, NICOTRA,
PEZZELLA, PITTELLI, RODEGHIERO, SANTORI, SANZA, SPINA DIANA,
STRADELLA, STRANO, DELFINO, TRANTINO, VALDUCCI, VITALI,
VOLONTÈ, ZACCHERA, CARLUCCI, TARANTINO, ALFANO Ciro,
CESARO, MARTINI Francesca e SCHMIDT (66); CENTO (453); LUCCHESE,
BARBIERI Emerenzio, BIANCHI Dorina, D’ALIA, DRAGO
Giuseppe, LIOTTA, TUCCI e GIANNI Giuseppe (643); TRANTINO
(1268); VITALI e MARRAS (1558); LUCIDI, FINOCCHIARO, ABBONDANZIERI,
AMICI, BARBIERI Roberto, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO,
BOVA, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CHIAROMONTE, CRUCIANELLI,
DI SERIO D’ANTONA, DIANA, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI,
INNOCENTI, LABATE, LUCÀ, LUMIA, MAGNOLFI, MARAN,
MARIANI Paola, MARIANI Raffaella, MARIOTTI, MAURANDI, MONTECCHI,
MOTTA, NIGRA, OTTONE, PENNACCHI, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI,
RUGGHIA, SANDI, SINISCALCHI, TOLOTTI e TRUPIA (2233); MUSSOLINI,
COLA, PERLINI, PORCU, FRAGALÀ e LISI (2344); MANTINI,
BENVENUTO, CIALENTE, CIANI, CRISCI, FANFANI, FISTAROL, LODDO
Santino Adamo, MACCANICO, MEDURI, MOLINARI, NIGRA, OLIVIERI,
PISICCHIO, REDUZZI e RUGGERI (2576); DI TEODORO (4027);
MAZZUCA (4068)
(V. Stampati Camera nn. 66, 453, 643, 1268, 1558, 2233,
2344, 2576, 4027 e 4068)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza
l’11 luglio 2005
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Disposizioni in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli
Approvato senza modifiche il 24/01/06.
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DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito
dal seguente: «Art. 155. - (Provvedimenti riguardo
ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma,
il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i
figli sono affidati, determina i tempi e le modalità
della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì
la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione
dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione
è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico
al fine di realizzare il principio di proporzionalità,
da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori
non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone
un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui
beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione
all’affidamento condiviso) – Il giudice può
disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere
l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni
indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda,
dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore
previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda
risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare
il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione
dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli,
rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96
del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto
di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle
eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità
del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare
e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione
il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici
tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga
nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,
l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento
interferisce con le modalità dell’affidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati,
ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
– Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo
diversa determinazione del giudice, è versato direttamente
all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste
in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore)
– Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria,
dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice
può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio,
mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare
riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale
dei figli».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice
di procedura civile, è aggiunto il seguente: «Contro
i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre
reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia
in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel
termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile,
è inserito il seguente: «Art. 709-ter. -
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze
o violazioni) – Per la soluzione delle controversie
insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della
potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento
è competente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta
i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o
di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino
il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento,
può modificare i provvedimenti in vigore e può,
anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro
a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica
si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º
dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sia già stata emessa alla data di entrata in vigore
della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere,
nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura
civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione
delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili
o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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